
L'articolo 2598 del Codice Civile dispone che compie atti di concorrenza sleale chiunque:
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Usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imiti servilmente i prodotti di un concorrente, o compia con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
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Diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropri dei pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente:
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Si valga direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda.
Immetta sul mercato prodotti a un prezzo che non rispetta in modo accurato il costo di produzione (dumping)Il presupposto soggettivo di applicabilità della norma è che entrambi i soggetti coinvolti siano imprenditori (la giurisprudenza include nella categoria anche i soggetti di diritto pubblico, quando svolgano una attività in regime di concorrenza) e che sussista tra loro un rapporto di concorrenzialità. Se sospetti di possibile boicottaggio, contatta subito i nostri investigatori privati a Torino per informazioni e preventivi!
Nel tempo la giurisprudenza ha elaborato una casistica di
comportamenti che rientrano nel divieto del numero 3)
dell'articolo 2598: tra questi, a titolo esemplificativo, ricordiamo:
• Le comunicazioni ingannevoli
• Le vendite sottocosto
• Lo storno dei dipendenti
• Lo sviamento della clientela
• La sottrazione e violazione di segreti
• Il boicottaggio
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